Assicurazione RC professionale obbligatoria, cosa c’è da sapere

Anche gli architetti che lavorano in ambito privato dovranno stipulare un’assicurazione responsabilità civile a copertura dei rischi professionali derivanti dalla propria attività. Al momento dell’assunzione dell’incarico, bisognerà riferire al cliente gli estremi della polizza ed il relativo massimale (DL 138/2011, art. 3 e DL 1/2012 art.9).

L’obbligo scatta il 15 agosto 2013, grazie alla proroga introdotta dalla Riforma delle professioni (DPR 137/2012). L’onere di stipula di una polizza serve per assicurare il risarcimento al cliente per eventuali danni provocati da un professionista, ma ha anche l’utilità di proteggere il patrimonio di quest’ultimo.

La legge non specifica quali dovranno essere le caratteristiche della polizza da sottoscrivere, la Riforma delle professioni (DPR 137/2012) stabilisce solo che «il professionista è tenuto a stipulare […] idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale». L’idoneità è rimessa alla scelta del professionista, e definita in sede contrattuale, con la definizione di tutte le caratteristiche della polizza (massimale, copertura dei rischi, scoperti, franchigie, etc..).

Un architetto o un ingegnere deve essere in grado di scegliere una buona soluzione in base all’attività svolta, facendo attenzione che la polizza copra tutti i possibili danni che l’esercizio della propria attività possa causare. Ecco alcuni, essenziali consigli per poter stipulare una polizza in maniera consapevole ed alcuni chiarimenti per sciogliere i dubbi più frequenti.

 
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